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Regolamento dei Gruppi Territoriali

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PREAMBOLO

CONSIDERATO che, la Carta dei Principi e dei Valori di cui all’art. 2 dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, nella sezione “(2) Finalità” alla lett. a) stabilisce che: “L’Associazione garantisce il più ampio spazio di confronto democratico e le più intense modalità di scambio di idee, di opinioni e di valutazioni tra i propri Iscritti. L’Associazione si propone, inoltre, di mantenere un dialogo costante con la società civile e con gruppi, associazioni, organismi variamente rappresentativi, anche non Iscritti all’Associazione stessa, in modo da sollecitare l’elaborazione e la raccolta di idee, progetti, suggerimenti, utili ad arricchire le proprie iniziative politiche, sociali e culturali e a migliorare la società e le condizioni di vita dei cittadini”, che alla successiva lett. b) riconosce agli Iscritti “(...) un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l’attività politica dell’Associazione” e che alla successiva lettera d) prevede: “Il MoVimento 5 Stelle promuove, attraverso idonee piattaforme internet o altre modalità, eventualmente anche non telematiche, il coinvolgimento dei propri Iscritti nel processo di individuazione di quanti provvederanno a diffondere e a realizzare le idee, i progetti e le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica dell’Associazione”;

VISTO l’art. 5 lett. i) n. 6 dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, ai sensi del quale “Ciascun Iscritto ha il dovere: di concorrere attivamente all’azione politica del MoVimento 5 Stelle, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità”;

VISTO l’art. 6 dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, denominato “Gruppi territoriali”;

CONSIDERATO che il suddetto art. 6 dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, alla lettera c) ultimo periodo prevede che: “Le modalità operative per l’autorizzazione alla costituzione di un Gruppo territoriale, per il mantenimento dell’autorizzazione nonché per l’adesione degli iscritti ai Gruppi territoriali sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Comitato per i rapporti territoriali, sentito il Presidente”.

Il Comitato per i rapporti territoriali, sentito il Presidente, approva il seguente Regolamento Disciplinante la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei Gruppi territoriali.

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto del MoVimento 5 Stelle

1. Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento definisce i “Gruppi territoriali” di cui all’art. 6 dello Statuto del MoVimento 5 Stelle e ne disciplina:

  • I requisiti per l’iscrizione/adesione
  • Le modalità operative per l’autorizzazione alla costituzione
  • Le modalità per l’adesione
  • L’organizzazione, il funzionamento e la elezione/nomina dei relativi organi
  • Lo scioglimento e la decadenza
  • Il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali

I componenti, all’atto di adesione al Gruppo territoriale, accettano il presente Regolamento, del quale si impegnano ad osservare le disposizioni.

Ciascun componente si obbliga a conformare la propria partecipazione ai principi ed alle regole sancite dalla Carta dei Principi e dei Valori, dallo Statuto e dal Codice Etico del MoVimento 5 Stelle, nonché, dai Regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi associativi regolarmente assunte.

2. Definizione dei Gruppi territoriali

Il MoVimento 5 Stelle (d’ora innanzi anche solo “Associazione”) promuove la partecipazione attiva degli Iscritti alla vita politica interna dell’Associazione. A tale fine, possono costituirsi Gruppi territoriali (d’ora innanzi anche solo “Gruppo/i”) di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infra-comunali o, nel caso di Comuni più piccoli, intercomunali e, inoltre, Gruppi territoriali all’estero dedicati agli iscritti al Movimento 5 Stelle iscritti all’Aire o comunque residenti all’estero.

Ciascun Gruppo territoriale si conforma agli indirizzi politici ed all’unitaria attività politica del MoVimento 5 Stelle.

I gruppi territoriali si confrontano costantemente con i portavoce del MoVimento 5 Stelle eletti nel territorio di riferimento del Gruppo.

Ciascun Gruppo, in ragione dei suoi fini istitutivi, attende, mediante i suoi organi, alle seguenti attività:

  1. favorisce la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra tutti gli Iscritti al Gruppo
  2. sviluppa iniziative e progetti, eventualmente anche finanziati dall’Associazione
  3. può inoltrare proposte progettuali e iniziative legislative al Comitato nazionale progetti
  4. promuove la diffusione dei programmi e delle attività del MoVimento 5 Stelle
  5. persegue la partecipazione di un sempre maggior numero di cittadini

I Gruppi territoriali non sono autorizzati ad assumere obbligazioni in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle, restando a loro carico tutte le responsabilità (quali, a titolo esemplificativo, le responsabilità penali, civili, contabili, previdenziali, etc.) derivanti da eventuali attività da essi svolte.

3. Requisiti

Per proporre o aderire ad un Gruppo territoriale, occorre possedere i seguenti requisiti:

  1. essere iscritti e possedere tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, ai sensi dell’art. 5 lett. a) dello Statuto dell’Associazione, al MoVimento 5 Stelle
  2. essere residenti o comunque domiciliati nel territorio di riferimento del Gruppo
  3. non appartenere contemporaneamente ad un altro Gruppo

4. Costituzione

La costituzione di un Gruppo territoriale può essere proposta da un numero minimo di 30 (trenta) Iscritti al MoVimento 5 Stelle, autorizzati dal Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati. Una volta costituito un Gruppo territoriale, ad esso possono successivamente aderire altri Iscritti.

Per proporre la costituzione di un Gruppo Territoriale, occorre accedere all’area “Gruppi territoriali” del portale come utente registrato, e seguire le istruzioni ivi contenute.

L’iscritto potrà proporre la costituzione di un Gruppo territoriale, indicandone l’ambito territoriale di riferimento o aderire ad una proposta di costituzione di un Gruppo territoriale già esistente, o richiedere l’iscrizione ad un Gruppo territoriale già costituito.

Nel proprio profilo personale l’iscritto troverà l’indicazione del Gruppo territoriale a cui ha aderito e potrà decidere di annullare la propria adesione in qualunque momento.

Una volta raggiunto il numero minimo di adesioni previsto per la costituzione del Gruppo territoriale, la proposta di costituzione del Gruppo è trasmessa al Comitato per i rapporti territoriali, che si riserva di svolgere adeguata istruttoria ai fini dell’eventuale autorizzazione.

Il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati, ed accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle, può deliberare il rilascio dell’autorizzazione alla costituzione del Gruppo territoriale o chiedere specifiche modifiche/integrazioni alla domanda.

Il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati, può disporre l’unificazione delle proposte di costituzione o disporre lo scorporo delle proposte stesse in base al criterio territoriale. Con la stessa procedura, può essere disposta l’unificazione o lo scorporo di Gruppi territoriali già costituiti in rispondenza di specifiche esigenze territoriali.

Non è possibile costituire più Gruppi territoriali insistenti sulla stessa porzione di territorio. Le porzioni di territorio sono individuate dal Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, sentiti i competenti Coordinatori territoriali, ove designati, e possono essere modificate nel corso del tempo per rispondere a sopravvenute esigenze.

L’iscrizione ad un Gruppo territoriale già costituito si intende confermata decorsi 30 (trenta) giorni dalla domanda ed in assenza di diniego da parte del Comitato per i rapporti territoriali.

Il diritto di voto all’interno dell’Assemblea del gruppo matura con la conferma dell’iscrizione.

Avverso l’eventuale diniego all’iscrizione deliberato dal Comitato per i rapporti territoriali, il proponente potrà esperire il tentativo di conciliazione da svolgersi, senza obbligo di procedura, avanti a un mediatore estratto a sorte tra i mediatori iscritti nell’apposito elenco del MoVimento 5 Stelle.

La decadenza o l’esclusione dalla qualità di Iscritto al MoVimento 5 Stelle comportano, automaticamente, anche decadenza o esclusione dalla qualità di Iscritto a un Gruppo territoriale. L’adesione a un Gruppo territoriale non comporta per l’Iscritto all’Associazione alcun onere aggiuntivo, al di fuori dell’impegno ad offrire il proprio contributo di idee e di progetti e a partecipare alle varie iniziative del Gruppo. In qualunque momento l’Iscritto può chiedere di lasciare il Gruppo territoriale senza che questo implichi dimissioni dall’Associazione.

Ciascun Iscritto potrà erogare contributi liberali a favore del MoVimento 5 Stelle finalizzate a progetti e iniziative legate alle attività di Gruppi territoriali.

5. Durata

La durata di ciascun Gruppo territoriale è fissata nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione.

L’eventuale termine di scadenza del Gruppo territoriale fissata nella delibera di costituzione può essere prorogato dal Comitato per la prossimità territoriale, di concerto con il Presidente, sentito il competente coordinatore territoriale, ove designato.

6 Organizzazione

Sono Organi dei Gruppi territoriali:

  • L’Assemblea
  • Il Rappresentante
  • Il/i Vice-rappresentante/i
  • I Referenti.

I Gruppi territoriali possono istituire uno o più gruppi di lavoro, dediti all’approfondimento di specifiche tematiche, ispirati ai Comitati tematici nazionali.

7. L’Assemblea

L’Assemblea è formata da tutti gli Iscritti al Gruppo territoriale.

Non possono prendere parte all’Assemblea gli Iscritti all’Associazione MoVimento 5 Stelle nel periodo di sospensione dall’Associazione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall’Associazione MoVimento 5 Stelle, ancorché con provvedimento non definitivo.

Seppur non iscritti al Gruppo è sempre autorizzata la presenza in Assemblea, senza diritto di voto: al Presidente e/o suo delegato, al Coordinatore territoriale/delegato (comunale, provinciale, regionale o estero); ai rappresentanti del MoVimento 5 Stelle eletti sul territorio; ai componenti ed al coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali

Spetta all’Assemblea:

  1. eleggere il Rappresentante
  2. deliberare sulle proposte poste all’ordine del giorno
  3. deliberare sui progetti e sulle iniziative da presentare al Comitato nazionale progetti
  4. approvare la nomina dei Referenti.

La prima riunione dell’Assemblea dev’essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla costituzione del Gruppo territoriale dal coordinatore territoriale / delegato (comunale, provinciale, regionale o estero) e comunicata al Coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali e ai rappresentanti eletti in quel territorio, almeno 72 (settantadue) ore prima della riunione, tramite posta elettronica ordinaria, presso l’indirizzo che ciascun Iscritto al Gruppo fornisce all’atto di iscrizione, con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore.

Nella prima riunione è posta all’ordine del giorno l’elezione del Rappresentante che presiede il consesso.

L’Assemblea, nelle riunioni successive alla prima, è convocata dal Rappresentante del Gruppo, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli Iscritti al Gruppo, con cadenza almeno mensile.

Il Rappresentante convoca l’Assemblea, inoltre, su richiesta del Coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali.

Il Rappresentante fissa l’ordine del giorno, comunicandolo nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

L’ordine del giorno può essere integrato se ne fanno richiesta almeno un terzo degli Iscritti.

Il Rappresentante comunica l’avviso di convocazione a tutti gli Iscritti al Gruppo, al Coordinatore territoriale/delegato (comunale, provinciale, regionale o estero), tramite posta elettronica ordinaria, presso l’indirizzo che ciascun Iscritto al Gruppo fornisce all’atto di iscrizione, con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore.

L’avviso di convocazione individua il luogo, la data e l’ora della riunione dell’Assemblea.

La partecipazione alle riunioni è ammessa con modalità telematica, attraverso strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la corretta identificazione dei partecipanti e la massima riservatezza possibile delle comunicazioni. La modalità telematica di partecipazione alle riunioni deve inoltre consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di:

  1. visionare gli atti della riunione
  2. intervenire in tempo reale nella discussione
  3. scambiare documenti

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei presenti. L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Il Comitato per i rapporti territoriali può deliberare l’esclusione da un gruppo territoriale dell’iscritto che per sei mesi non partecipi, non offra al gruppo il proprio contributo di idee e progetti ovvero non partecipi alle varie iniziative del gruppo stesso, senza fornire una valida giustificazione a mezzo e-mail al Rappresentante del gruppo territoriale e in copia in email al Comitato per i rapporti territoriali.

Per ciascuna riunione assembleare è redatto e conservato un verbale a cura del Rappresentante.

8. Il Rappresentante

Ai sensi dell’articolo che precede, l’Assemblea di ciascun Gruppo territoriale elegge al proprio interno, nella riunione di insediamento, un Rappresentante.

Il Rappresentante dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Il Rappresentante, avvalendosi della collaborazione del/i Vice-rappresentante/i, coordina i lavori del Gruppo territoriale, rappresentando il Gruppo all’esterno e riferendo al Coordinatore territoriale competente e alle strutture nazionali del MoVimento 5 Stelle. Il Rappresentante è altresì responsabile della conformità della linea politica del Gruppo rispetto agli indirizzi politici e all’unitaria attività politica del MoVimento 5 Stelle.

Il Rappresentante presiede l’Assemblea.

Il Rappresentante ha il compito di convocare le riunioni dell’Assemblea e di fissare l’ordine del giorno dei lavori del Gruppo territoriale.

Il Rappresentante può nominare uno o più Vice-rappresentanti e designare i componenti di eventuali “Gruppi di lavoro” costituiti.

Il Rappresentante favorisce il costante coinvolgimento dei portavoce del MoVimento 5 Stelle, eletti nel proprio territorio di riferimento, nei lavori del Gruppo rappresentato, riferendo periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, al Coordinatore territoriale/delegato di riferimento.

Il Rappresentante, nel corso del suo mandato, non può ricoprire cariche elettive né proporre la propria candidatura in alcuna competizione elettorale.

È facoltà del Titolare del trattamento dei dati “Associazione MoVimento 5 Stelle” nominare il Rappresentante di ciascun Gruppo territoriale “Responsabile del trattamento dati” ai sensi dell’art 28 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679.

8.1 Candidatura ed elezione del Rappresentante

Sono candidabili alla carica di Rappresentante tutti gli Iscritti al Gruppo territoriale con almeno 6 mesi di iscrizione all’Associazione, che non siano eletti o candidati a qualsiasi livello istituzionale (Consiglio comunale, Regionale, Parlamento nazionale ed Europeo).

La candidatura deve essere presentata per mezzo e-mail, inoltrata al coordinatore territoriale/delegato (comunale, provinciale, regionale o estero) ed in copia al Comitato per i rapporti territoriali, almeno 72 (settantadue) ore prima della data di convocazione dell’Assemblea.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e ciascun Iscritto al Gruppo esprime una sola preferenza. Nel computo dei votanti non vengono conteggiati gli astenuti.

Nel caso di due o più candidati, viene proclamato eletto alla carica di “Rappresentante” il candidato che riceve un maggior numero di preferenze, nel rispetto dei quorum costitutivi di cui all’art. 7 del presente Regolamento.

In caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, entro 7 (sette) giorni dalla prima votazione.

Il verbale di votazione è inviato al coordinatore territoriale/delegato (comunale, provinciale, regionale o estero) e al Comitato per i rapporti territoriali.

L’elezione del Rappresentante si perfeziona con l’esito positivo del controllo da parte del Comitato per i rapporti territoriali, sui requisiti di candidabilità ed eleggibilità di cui al comma 1 del presente articolo.

Qualora la carica di Rappresentante si renda vacante, il Vice-rappresentante vicario o, in mancanza, il Vice-rappresentante più anziano del Gruppo territoriale, ne assume le veci fino all’insediamento del nuovo Rappresentante eletto.

8.2 Decadenza dalla carica di Rappresentante

Il Rappresentante può essere revocato con delibera motivata del Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente o suo delegato, su istanza di taluno dei seguenti soggetti:

  • Il coordinatore territoriale/delegato competente territorialmente;
  • 1/3 (un terzo) degli Iscritti al Gruppo territoriale.

La mozione di sfiducia si presenta a mezzo e-mail al Comitato per i rapporti territoriali.

9. Vice-rappresentanti

Il Rappresentante nomina, tra gli Iscritti al Gruppo territoriale, uno o più Vice-rappresentanti ed un Vice-rappresentante vicario, fino ad un massimo di un Vice-rappresentante per ogni 30 (trenta) Iscritti al Gruppo e comunque in numero non superiore a 5 (cinque).

Il Vice-rappresentante vicario e i Vice-rappresentanti durano in carica un anno e sono rinnovabili; in caso di cessazione del Rappresentante, da qualsiasi causa dipenda, il/i Vice-rappresentante/i resta/no in carica fino all’insediamento del nuovo Rappresentante, per lo svolgimento di funzioni vicarie.

10. Referenti

Su proposta del Rappresentante, l’Assemblea delibera la nomina di un “Referente Progetti”, un “Referente Formazione” e un “Referente Giovani” che segue e risponde all’esterno per il Gruppo in relazione alle attività e iniziative sviluppate in tali ambiti.

11. Sede e finanziamento dei progetti e delle iniziative

Il Gruppo territoriale che voglia dotarsi di uno spazio fisico di lavoro potrà farlo a proprie esclusive cure e spese e in nome e per conto proprio, a seguito di delibera assunta a maggioranza assoluta degli Iscritti.

Nel caso in cui il Gruppo territoriale riceva finanziamenti per iniziative e progetti da parte dell’Associazione, ivi compresi contributi per campagne elettorali, dovrà rendicontare le spese effettuate inviando copia della relativa documentazione al Tesoriere dell’Associazione.

12. Scioglimento e decadenza del Gruppo territoriale

In caso di gravi violazioni dei principi risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi associativi regolarmente assunte, il Comitato nazionale per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, può richiedere al Collegio dei Probiviri di disporre lo scioglimento o la chiusura o la sospensione (la quale non può avere durata di oltre un anno) o il commissariamento di singoli Gruppi territoriali. Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento scritto reclamabile avanti al Comitato di Garanzia. Al relativo procedimento avanti al Collegio dei Probiviri e al Comitato di Garanzia si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per il procedimento disciplinare.

In caso di inattività prolungata del Gruppo, ovvero, quando per 3 mesi consecutivi non vi è convocazione dell’Assemblea degli iscritti, il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente del MoVimento 5 Stelle, accertata l’inattività e sentito il Rappresentante e il coordinatore/i territoriale o delegato (comunale, provinciale , regionale o estero), può procedere alla chiusura e/o scioglimento del Gruppo.

Il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente del MoVimento 5 Stelle, può disporre lo scioglimento del Gruppo territoriale, altresì, per il venir meno del numero minimo di partecipanti richiesto per la costituzione del Gruppo territoriale, per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni consecutivi.

13. Privacy

I dati personali degli Iscritti ai Gruppi territoriali sono trattati in conformità alla normativa vigente pro tempore in materia di Trattamento dei dati personali (attualmente Regolamento UE 679/2016) ed a tutta la policy del MoVimento 5 Stelle in detta materia, con particolare riguardo alle previsioni dell’informativa privacy pubblicata sul sito web ufficiale del MoVimento medesimo.

All’atto di adesione/iscrizione ciascun partecipante dichiarerà di aver letto, compreso ed approvato l’informativa privacy reperibile al seguente indirizzo: https://www.movimento5stelle.eu/doctrasparenza/informativa-Privacy-Associazione- MoVimento5Stelle.pdf